CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 47
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 8 dic 1960
Il trattamento dell'impiegato in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo, sarà quello stabilito dalla legge e dagli accordi interconfederali in vigore.
Qualora per i richiamati detto trattamento fosse inferiore alla corresponsione della retribuzione normale" per i primi 6 mesi e della metà per i mesi successivi essi avranno diritto a percepire la differenza tra il trattamento previsto dalla legge e quello di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-47