CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo III

Art. 52

INDENNITÀ Di LICENZIAMENTO

In vigore dal 8 dic 1960
Oltre al preavviso e in difetto, oltre alla indennità sostitutiva corrispondente a norma dell', spetterà all'impiegato - per l'anzianità di servizio maturata all'atto del licenziamento avvenuto non ai sensi dell' lettera f) - una indennità nella seguente misura-: - mezza mensilità della retribuzione globale di cui - all' per ogni anno di servizio dal primo all'ottavo anno; - una mensilità della retribuzione globale e. s. per ogni anno di servizio oltre l'ottavo anno. Per gli impiegati di cui sopra l'indennità di licenziamento è frazionabile a mese. Per quanto riguarda la Cassa di Previdenza si fa riferimento all'. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o di partecipazione, questi saranno commisurati alla media, dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. In caso di contestazione sull'ammontare della liquidazione o su taluno dei suoi elementi, all'impiegato dovrà essere comunque corrisposta la parte non contestata. L'indennità di licenziamento deve essere calcolata in base alla retribuzione globale percepita dall'impiegato all'atto del licenziamento o delle dimissioni. Ove l'impiegato divenga comunque invalido di compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione d'invalidita) avrà diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Norme transitorie - Per quelle anzianità nelle quali incidesse il periodo 1 luglio 1937-30 giugno 1946, ove il trattamento previsto dal presente articolo risultasse inferiore a quello stabilito dagli del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati dell'industria stipulato il 5 agosto 1937, l'Azienda corrisponderà limitatamente al periodo stesso, la differenza in modo da raggiungere detto trattamento. Note 1) Massimale saccariferi di contribuzione alla Cassa di Previdenza: - per il periodo fino al 31-12-44......... L. 2.500 mensili - per il periodo dal 1-1-45 al 30-9-45.. L. 6.500 mensili - per il periodo dal 1-10-45 al 30-6-46.. L. 8.000 mensili 2) Trattamento di licenziamento previsto dal C. C. N. L. 5-8-1937 per gli impiegati dell'industria: . - In caso di licenziamento non dovuto a risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, spetta: a) per anzianità di servizio successiva al 1 luglio 1937,ì una in indennità di licenziamento commisurata a 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta, da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli; b) per il periodo successivo al 1 luglio 1937, la liquidazione del Conto Generale della Cassa di Previdenza alimentato con contributi del datore di lavoro del 4%O/ se l'impiegato non è soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'1% se soggetto a detto obbligo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-52

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