CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 51
PREAVVISO
In vigore dal 8 dic 1960
Salvo il caso di licenziamento per motivi di cui all', lettera e) ed f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può essere risolto dall'Azienda con i seguenti termini di preavviso:
a) per l'impiegato di la categoria:
- 4 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni 2:
- 2 mesi, se ha prestato servizio per meno di due anni;
b) per l'impiegato di categoria 2ª e 3ª:
- 3 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni due;
- 1 mese, se ha prestato servizio per meno di due anni.
Se la disdetta del rapporto di lavoro è data dall'impiegato, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
L'Azienda può rinunciare alla prestazione d'opera durante il preavviso, purchè corrisponda al dipendente una indennità pari alle competente afferenti al periodo di mancato preavviso.
In mancanza del preavviso, da parte del dipendente, l'Azienda potrà trattenere sulla indennità di licenziamento spettante all'impiegato, e fino alla concorrenza dell'indennità medesima, l'ammontare delle competenze afferenti al periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla, corrispondente indennità, sarà computato come servizio agli effetti della indennità di licenziamento, eccenzion fatta per il caso di morte.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
I termini per la disdetta del contratto e per la determinazione dell'indennità dovuta a fronte del licenziamento cominceranno a decorrere dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta è data nella prima quindicina del mese, dal primo giorno del mese successivo, se la disdetta è data nella seconda quindicina.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'Azienda concederà all'impiegato dei permessi, per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi, stessi saranno stabiliti dall'Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-51