CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 56
DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
In vigore dal 8 dic 1960
L'assunzione dei lavoratori è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato dei seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equivalente;
2) libretto di lavoro ed eventuali certificati di servizio;
3) tessera e libretto delle assicurazioni sociali ove ne sia già provvisto;
4) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;
5) titolo di studio (se richiesto specificatamente dalla Azienda).
È in facoltà, dell'Azienda subordinare alla presentazione del certificato penale ad uso di lavoro di data non anteriore a tre mesi.
Per i documenti che restano in deposito presso la Azienda, questa ne rilascerà ricevuta.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare il suo domicilio e residenza ed a notificare per iscritto ogni eventuale successivo cambiamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-56