CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 56

DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO

In vigore dal 8 dic 1960
L'assunzione dei lavoratori è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato dei seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equivalente; 2) libretto di lavoro ed eventuali certificati di servizio; 3) tessera e libretto delle assicurazioni sociali ove ne sia già provvisto; 4) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge; 5) titolo di studio (se richiesto specificatamente dalla Azienda). È in facoltà, dell'Azienda subordinare alla presentazione del certificato penale ad uso di lavoro di data non anteriore a tre mesi. Per i documenti che restano in deposito presso la Azienda, questa ne rilascerà ricevuta. Il lavoratore è tenuto a dichiarare il suo domicilio e residenza ed a notificare per iscritto ogni eventuale successivo cambiamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-56

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