CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 59

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 8 dic 1960
Lavoro straordinario (di cui alla voce A) della seguente tabella). Sono considerate ore di lavoro straordinario, in relazione agli del presente contratto, quelle che eccedono le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e, per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le 10 giornaliere o le 60 settimanali, nonché quelle eccedenti il maggior orario consentiti dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto. Lavoro festivo (di cui alla voce B) della seguente tabella. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi previsti dall', eccezion fatta per il S. Patrono durante il periodo di lavorazione, ovvero quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale compensativo. La maggiorazione per lavoro festivo non viene corrisposta al lavoratore che presta attività nella domenica, ma gode di riposo compensativo in, altra giornata della settimana. Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto ogni 6 giorni di lavoro continuativo, anche in periodo di campagna, peraltro previo benestare dell'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, detto riposo a norma dell' della, legge 22 febbraio 1934, n. 370, potrà essere ridotto, fori a 12 ore. In tal caso il lavoratore avrà diritto, per il periodo di mancato riposo al compenso previsto per il lavoro festivo; Lavoro notturno (di cui alla voce C) della, seguente tabella). È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. Lavoro straordinario notturno (di cui alla voce D) della seguente tabella). È quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne dopo aver già prestato lavoro oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo. Lavoro straordinario festivo (di cui alla voce E) della seguente tabella). È quel lavoro straordinario che compie il lavoratore in giornata festiva oltre i limiti indicati al primo comma del presente articolo. Lavoro straordinario festivo notturno (di cui alla voce F) della seguente tabella). È quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne oltre i limiti di cui al primo comma del presente articolo in giornata festiva. Lavoro festivo notturno (di cui alla voce G) della seguente tabella). È quello compiuto dal lavoratore nelle ore notturne in giornate festive. Lavoro notturno a turni (di cui alla voce H della seguente tabella). Lavoro notturno in turni avvicendati è quello che normalmente si svolge in periodi alternati in modo che ad un periodo di lavoro notturno corrispondono due o più periodi, ecceziomalmente uno, di lavoro diurno, a seconda che il lavoro sia organizzato su due o più turni. Nel caso di particolari situazioni di lavoro su due turni, per il lavoro notturno compiuto in eccedenza alle 8 ore notturne, ed al maggior orario consentito dalla legge, verrà corrisposto il cumulo delle maggiorazioni previste ai punti D ed H. Nell'eventualità che un lavoratore venga eccezionalmente assegnato di notte ad un turno diverso dal proprio, gli verrà corrisposta la maggiorazione di cui al punto C). Esempio di un turno di 12 ore riferito ad un orario normale di 8 ore: 1° turno (12 ore) dalle ore 6 alle ore 14 8 ore normali diurne dalle ore 14 alle ore 18 - 4 ore straordinarie diurne con maggiorazione prevista al punto A). 2° turno (12 ore) dalle ore 18 alle ore 22 - 4 ore normali diurne; dalle ore 22 alle ore 2 - 4 ore notturne con maggiorazione prevista al punto H). dalle ore 2 alle ore 6 - 4 ore straordinarie notturne con maggiorazione prevista ai punti H) + D). Percentuali di maggiorazione. Le ore di lavoro di cui sopra saranno compensate con le sotto indicate percentuali di maggiorazione conteggiate per: Impiegati - Sul valente orario che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per 175. Operai - Sulla retribuzione oraria normale. Impiegati Operai A) Lavoro straordinario 32% 28% B) Lavoro festivo 52% 43% C) Lavoro notturno 52% 43% D" Lavoro straordinario notturno 65% 50% E) Lavoro straordinario festivo 65% 50% F) Lavoro straord. festivo notturno 67% 55% G) Lavoro festivo notturno 65% 50% H) Lavoro notturno a turni 12% 10% Lavoro notturno per i guardiani 10% Le sopra indicate percentuali di maggiorazione non sono comulabili nel senso che la maggiore assorbe in minore, salvo il caso previsto dal 2° capoverso del lavoro notturno a turni. I lavoratori che, dopo compiuto il loro orario di lavoro, fossero chiamati dal loro domicilio fuori lavorazione in ore notturne, ed in lavorazione, fuori il loro turno, saranno compensati: per gli impiegati: colla maggiorazione dell'80% sul valente orario della retribuzione normale mensile, determinato come sopra; per gli operai: colla maggiorazione dell'80% sulla retribuzione oraria normale comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge dal presente contratto il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi di impedimento. La liquidazione del lavoro straordinario, festivo e notturno sarà fatta ad ogni periodo di paga oppure a fine di ogni ciclo lavorativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-59

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