CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 53
DIMISSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le seguenti aliquote della indennità di licenziamento stabilita dall' del presente contratto, fermo restando la liquidazione integrale del Conto Individuale della Cassa di Previdenza:
- metà quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
- l'intero trattamento quando l'impiegato abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio.
All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verrà corrisposto l'intero trattamento di
licenziamento
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-53