CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 54
DEL CONTRATTO DI LAVORO
In vigore dal 8 dic 1960
Il rapporto di lavoro instaurato secondo le presenti norme dà origine ad un contratto per il quale il prestatore d'opera vincola, durante l'orario di lavoro, la sua attività e capacità professionale a, disposizione del datore di lavoro il quale, come corrispettivo delle prestazioni ricevute, si impegna a corrispondere al lavoratore il prestabilito trattamento contrattuale.
Il presente contratto riguarda, gli impiegati ed operai in forza alle Aziende saccarifere alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorchè alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze.
Dichiarazioni a verbale.
- L'Assozucchero dichiara che comunicherà alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti l'elenco delle Società saccarifere - sedi e stabilimenti - che essa rappresenta ai fini sindacali e del presente contratto di lavoro.
- Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro deve valere per i lavoratori di tutte le Aziende del settore anche se non associate all'Assozucchero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-54