CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 55

PRESTAZIONI CONTRATTUALI

In vigore dal 8 dic 1960
Fatte salve le norme previste dal presente contratto, i diritti, ed i doveri reciproci dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera sono quelli stabiliti dalla, legge e dagli accordi collettivi di carattere generale comunque applicabili alla categoria,. In particolare i prestatori d'opera, nello svolgimento delle mansioni loro affidate quale contropartita della retribuzione stabilita dovranno usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta dall'interesse dell'Azienda e da quello superiore della produzione. Il prestatore d'opera deve inoltre osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro cui egli è addetto. I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori. Essi devono conservare rapporti di referenza e di subordinazione verso i superiori di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
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