CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 50

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 8 dic 1960
I provvedimenti disciplinari che la Direzione della Azienda può applicare a carico dei propri impiegati sono: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni; d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino ad un massimo di 15 giorni; e) licenziamento senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) saranno comminati nel caso in cui l'impiegato commetta una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolati secondo il combinato disposto dell' e, dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne. Nel caso di licenziamento senza preavviso nè indennità, questa ultima, quando non costituisca risarcimento di danni deve essere devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale. Comunque, anche nel caso di cui al punto f) del primo comma del presente articolo, resterà sempre salvaguardato il diritto del dipendente per quanto riguarda il suo conto Particolare della Casa di Previdenza. I provvedimenti disciplinari di cui ai comma c), d), c) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-50

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