CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 45
RIPOSO ANNUALE
In vigore dal 8 dic 1960
L'impiegato, compiuto un anno di servizio presso la Azienda, ha diritto ad un riposo annuale, maturantesi durante l'anno, con la corresponsione della retribuzione normale nella seguente misura:
- giorni 15 esclusi i festivi se con anzianità fino a 5 anni compiuti;
- giorni 20 esclusi i festivi se con anzianità da oltre 5 e fino a 10 anni;
- giorni 25 esclusi i festivi se con anzianità da oltre 10 e fino a 18 anni;
- giorni 30 esclusi i festivi se con anzianità oltre i 18 anni.
Il riposo annuale avrà normalmente carattere continuativo e nella fissazione dell'epoca l'Azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri dell'impiegato.
Non saranno computate come riposo annuale le assenze giustificate ed i permessi concessi dall'Azienda.
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è consentita la rinuncia al riposo annuale.
L'impiegato che ha maturato il diritto alle ferie, se licenziato o dimissionario prima del godimento delle ferie stesse, ha diritto al pagamento dell'importo corrispondente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dello scadere del primo anno di servizio, l'aliquota di ferie maturata verrà liquidata insieme all'indennità di licenziamento.
L'Azienda può richiamare in via del tutto eccezionale l'assente prima del termine del periodo di riposo, quando necessità di servizio lo richiedono, fermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata a di eventuale ritorno.
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l'impiegato avrà diritto al relativo pagamento.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
In caso di sopravvenuta malattia durante il periodo delle ferie è sospeso il periodo feriale con decorrenza dalla data del certificato medico.
Qualora, per esigenze di servizio, le ferie siano concesse frazionatamente, il giorno finale di ogni periodo non deve essere computato come ferie.
Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma si maturano via via dal primo mese di servizio senza alcuna carenza.
Da ciò discende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessità di valutare la frazione di ferie sarà a tale nuovo scaglione che ci si dovrà riferire.
Es.: fino al compimento di 5 anni: 15 giorni: dal primo giorno del 6° anno comincia a decorrere l'aliquota dei 20 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-45