CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 46
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 8 dic 1960
Agli impiegati sarà concesso un permesso di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione normale, per contrarre matrimonio.
Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-46