CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 46

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 8 dic 1960
Agli impiegati sarà concesso un permesso di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione normale, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-46

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