CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 41
STIPENDI MINIMI BASE DI CATEGORIA E DI GRUPPO
In vigore dal 8 dic 1960
Ferme restando le condizioni di miglior favore che saranno pattuite fra le parti, i minimi di stipendio sono quelli risultanti dalla tabella in appendice sotto la lettera D).
I minimi di cui a detta tabella sono riferiti ad un massimo di 48 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, i minimi di cui alla citata tabella si riferiscono ad un massimo di 52 ore settimanali: le eventuali ulteriori ore di prestazione fino alle 60 settimanali saranno compensate in base a quote orarie della retribuzione normale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-41