CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 42

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

In vigore dal 8 dic 1960
All'incaricato di normale maneggio di denaro, con oneri per errori, verrà corrisposta una particolare indennità commisurata al 5% sulla retribuzione normale mensile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-42

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