CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 39

LAUREATI

In vigore dal 8 dic 1960
I laureati il cui titolo sia specificatamente richiesto dal datore di lavoro all'atto della assunzione, non potranno essere assegnati alla 3ª categoria. Nel caso in cui non abbiano alcuna preparazione pratica si potrà far luogo ad un periodo di tirocinio, che comunque non potrà essere superiore ad un anno. Durante tale periodo, il loro stipendio base mensile non potrà essere inferiore all'80% del minimo contrattuale degli impiegati della 2ª categoria. Qualora un laureato sia stato assunto senza specifica richiesta del titolo ed eventualmente sia stato assegnato alla 3ª categoria, la sua posizione dovrà essere esaminata al termine di un anno di servizio per determinare il suo passaggio alla categoria superiore o la risoluzione del suo rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-39

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