CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 38

PASSAGGIO DI CATEGORIA

In vigore dal 8 dic 1960
Nel caso di passaggio a categoria superiore sarà assegnato all'impiegato il corrispondente minimo stipendiale contrattuale salvo il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio, sarà ricalcolato come previsto dall' conteggiandolo sui minimi delle categorie di provenienza. La Direzione provvederà a comunicare all'impiegato la sua promozione a mezzo di lettera nella quale saranno indicate: a) la categoria (o gruppo) a cui l'impiegato viene assegnato; b) la nuova retribuzione mensile spettantegli suddivisa nei suoi elementi costitutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-38

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