CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo I
Art. 33
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 8 dic 1960
In mancanza di esplicita pattuizione, che deve risultare da atto scritto, l'assunzione deve ritenersi fatta senza il periodo di prova.
Qualora fosse richiesti il periodo di prova, questo non potrà regola, essere superiore a 6 mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie.
Il periodo di prova potrà essere eccezionalmente prorogato oltre i limiti stabiliti dal presente articolo - fino a raddoppiarli - qualora ai riguardo intervenga specifico accordo tra le parti.
Superato favorevolmente il periodo di prova, l'impiegato si intenderà senz'altro confermato in servizio.
Lo stipendio da corrispondere durante il periodo di prova dovrà essere almeno quello minimo stabilito nel presente contratto per la categoria per la quale l'impiegato è stato assunto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla rescissione del contratto, che potrà aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità di licenziamento.
Il servizio prestato durante il periodo di prova dall'impiegato confermato va computato a tutti gli effetti contrattuali.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla legge, dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto riguarda le norme di cui agli relativi a: congedo matrimoniale, servizio militare e trattamento di malattia.
Nel caso in cui l'impiegato in prova si ammali o si infortuni l'esperimento verrà sospeso, senza il diritto ad alcun assegno e provvidenza contrattuale, per la durata massima di due mesi per gli impiegati di 1ª categoria e di un mese per gli altri, con facoltà di recuperi a guarigione avvenuta.
In caso di malattia o infortunio contratti in servizio e per ragioni di servizio si praticherà all'impiegato in prova il trattamento previsto dall' capo v. 8°.
Qualora la risoluzione del contratto avvenga per di missioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione globale verrà corrisposta per il solo periodo di effettivo servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il limite predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione globale fino alla metà o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Può essere soggetto al periodo di prova soltanto l'impiegato di nuova assunzione.
Gli operai passati impiegati non saranno soggetti ad alcun periodo di prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-33