CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo III
Art. 29
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 8 dic 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell' paragr. B), gli operai con rapporto a tempo indeterminato avranno diritto alla seguente indennità:
a) fino al 5° anno compiuto, per ogni anno, 8 giorni di retribuzione globale;
b) da oltre il 5° anno compiuto, per ogni anno, 15 giorni di retribuzione globale.
Per gli operai di cui sopra l'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Inoltre verrà loro liquidato il saldo del proprio Conto Individuale Cassa di Previdenza.
Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione di invalidita) avrà diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Nota a verbale. - Nel caso di licenziamenti per limiti di età praticati dal 60° anno in poi, non si farà luogo, all'applicazione della procedura prevista dall'Accordo Interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-29