CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 24
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 8 dic 1960
Il trattamento da riconoscersi agli operai in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo è quello stabilito dalla legge.
Il periodo durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per servizio militare di leva è considerato utile come anzianità di servizio presso la Azienda ai soli effetti dell' sull'indennità di licenziamento.
Il trattamento di cui al presente articolo si applicherà soltanto agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2097 C. C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-24