CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 25

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 8 dic 1960
Il trattamento in caso di matrimonio sarà, per gli operai quello previsto dalla legge e dagli Accordi interconfederali in corso. L'operaio potrà ottenere, a richiesta, che il congedo matrimoniale sia prorogato a giorni 12; comunque lino 12 giorni di retribuzione normale sarà integrato il trattamento economico, qualunque sia la durata del congedo. Eventuali nuove norme interconfederali o legislative assorbimento, fino a concorrenza, il trattamento anzidetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-25

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