CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 22
FERIE
In vigore dal 8 dic 1960
L'operaio avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito come segue:
- giorni 12 di retribuzione normale per anzianità da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 15 di retribuzione normale per anzianità da oltre 5 anni fino a 10 anni compiuti;
- giorni 18 di retribuzione normale per anzianità da oltre 10 anni lino a 20 anni compiuti;
- giorni 23 di retribuzione normale per anzianità oltre i 20 anni.
L'epoca delle ferie sarà stabilita: secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo tra le parti e, di norma, nel periodo compreso dalla fine all'inizio della campagna.
Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi.
Nelle ferie non potranno in nessun caso essere computate le assenze giustificate di qualsiasi natura.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
Se nel periodo di godimento delle ferie l'operaio viene chiamato in servizio prima della fine di esse, al termine del lavoro per il quale fu chiamato avrà diritto al godimento della parte di ferie ancora spettantegli.
Qualora l'operaio, nel suo periodo feriale, fosse stato fuori sede, avrà diritto al rimborso delle spese per andata ed eventuale ritorno.
In caso di sopravvenuta malattia durante le ferie, all'atto della presentazione del certificato medico, il loro decorso si intenderà sospeso.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spetterà la corrispondente indennità sostitutiva.
Tanto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro quanto di concessione di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, spetterà la frazione di ferie proporzionale ai mesi interi di servizio.
Il periodo di servizio, superiore ai 15 giorni, sarà considerato mese intero.
Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, per gli operai cottimisti - intendendosi per tali coloro che, durante l'intera annata o l'intero periodo di maggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - tanto per il godimento delle ferie come nel caso in cui debbasi corrispondere l'indennità sostitutiva, si terrà conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati.
Per contro gli operai che, pur lavorando a cottimo, non raggiungano - durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio - la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori d'opera ad economia.
Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma esse maturano via via dal primo mese di servizio, senza alcuna carenza.
Da ciodiscende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessità di valutare la frazione di ferie sarà a tale nuovo scaglione che ci si dovrà riferire.
Es.: fino al compimento di 5 anni: 12 giorni; dal 1° giorno del 10 anno comincia a decorrere l'aliquota dei 15 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-22