CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 26
IGIENE DEL LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 8 dic 1960
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'operaio sarà sottoposto a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche eventualmente, successivamente qualora se ne ravvisi la opportunità.
L'Azienda deve munire l'operaio dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio, nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun operaio per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, ripartiti o sostituiti dall'Azienda quando resi guasti o inservibili dall'uso.
Ogni stabilimento deve essere munito di impianto di doccia e di una cassetta o armadietto contenente i medicinali per per un immediato soccorso e, durante la lavorazione, disporre di un infermiere o persona pratica dei servizi di infermeria per le eventuali prestazioni di Pronto Soccorso.
Gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
L'operaio è tenuto all'osservanza delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-26