CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 11

LICENZIAMENTI PER MANCANZE O INADEMPIENZE

In vigore dal 8 dic 1960
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: A) Con la, perdita dell'indennità di preavviso, mia non della indennità di licenziamento: 1) rissa nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti festivi o alle ferie; 3) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso per conto di terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza: 4) recidiva nella mancanza di cui al punto 10) dell', movimenti irregolari o alterazioni di sistemi aziendali di controllo di presenza 5) prestazione delle propria opera presso altre Aziende della stessa natura di quella da cui l'operaio dipende, salvo casi di sospensione del lavoro; 6) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione potrebbe provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo nei 12 mesi antecedenti a due sospensioni che nei complesso superino i 20 giorni; 8) rilevante insubordinazione verso i superiori. B) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento: 1) furto ed occultamento ai fini di furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) trafugamento e rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) concorrenza sleale o comunque violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 C. C. Al licenziato a sensi del punto A) spetta la corresponsione dell'indennità di licenziamento e del Conto Individuale della Cassa di Previdenza. Al licenziato a sensi del punto B) spetta la corresponsione del suo eventuale Conto particolare della Cassa di Previdenza. Nel caso di licenziamento senza preavviso nè indennità quest'ultima, quando non costituisca risarcimento di danni, sarà devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale. Per l'applicazione pratica di quanto previsto nel presente articolo si fa esplicito riferimento all'Accordo Interconfederale sui licenziamenti individuali 18 ottobre 1950 ed eventuali successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-11

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