CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 7

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento, sia al mattino che al pomeriggio sarà regolata come segue: a) il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro, e con questo si inizierà l'ingresso nello stabilimento; b) il secondo segnale verrà dato b minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale verrà dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed ogni operaio dovrà iniziare la sua opera. Trascorsi cinque minuti dal terzo segnate, sarà ancora permesso l'accesso allo stabilimento per la durata di 15 minuti per l'amissione dei ritardatari; a questi sarà trattenuta mezz'ora di retribuzione normale. Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione. Nel caso di può turni l'operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-7

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