CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 9
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 8 dic 1960
Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravità o della loro recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa lino all'importo di tre ore di retribuzione normale;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di quindici giorni;
f) licenziamento a termini dell'.
I provvedimenti disciplinari di cui ai comma e), d), e) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'operaio.
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolate secondo il combinato disposto dell' e dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-9