CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 13

PAGAMENTO DELLE MERCEDI E RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 8 dic 1960
La corresponsione della retribuzione verrà effettuata a periodi non superiori al mese secondo le consuetudini. Agli operai pagati ogni due settimane, a quindicina o a mese, dovrà essere corrisposto ogni sabato, se richiesto, un acconto pari a circa il 90% del guadagno realizzato. La corresponsione della retribuzione avverrà con la osservanza delle modalità stabilite dalle leggi. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà intanto essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata. Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità della moneta se non all'atto del pagamento. Date le particolari caratteristiche dell'industria, in ogni caso la carenza tra la chiusura del periodo di paga e la liquidazione non dovrà superare i sei giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-13

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