CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 16
MAGGIORAZIONE PER GLI OPERAI ANZIANI
In vigore dal 8 dic 1960
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anzianità di servizio continuativo maturata presso la stessa Azienda o Gruppo Aziendale intendendosi per tale il complesso delle fabbriche facenti capo alla stessa Societa) sarà corrisposta una maggiorazione sul minimo salariale contrattuale di categoria di spettanza dell'interessato nelle seguenti misure:
5 % al compimento di 5 anni di servizio
10 % al compimento di 10 anni di servizio
15 % al compimanto di 15 anni di servizio
20 % al compimento di 20 anni di servizio
25 % al compimento di 25 anni di servizio
30 % al compimento di 30 anni di servizio
Le percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ad ogni variazione dei minimi salariali di cui alla tabella allegato A) le maggiorazioni percentuali già riconosciute saranno ricalcolate sui nuovi minimi ed aggiunte ad esse insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione di una nuova paga di fatto.
Al termine di ogni anno solare si effettuerà il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennità di contigenza secondo la scala mobile al 31 dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo.
Nota. - Per gli operai ammessi a "minimo salariale contrattuale intermedio", come all', le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate su detto minimo salariale contrattuale intermedio.
Durante la "campagna" l'importo di tale maggiorazione sarà riportato in cifra sul minimo salariale contrattuale della categoria superiore cui l'operaio è stato provvisoriamente assegnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-16