CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 10
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
Normalmente l'ammonizione verbale o quel la scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; le multe, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa o sospensione anche in mancanza di recidiva.
In via esemplificativa l'operaio incorre nei suddetti provvedimenti, nei seguenti casi:
1) che non si presenti al lavoro o che lo sospenda o ne ritardi l'inizio senza giustificato motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza alcuna autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
6) che introduca abusivamente, senza autorizzazione, nello stabilimento bevande alcooliche; che venda oggetti o biglietti; che faccia nello stabilimento collette o raccolte di firme durante le ore di lavoro;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà inoltre allontanato;
8) che provochi litigi, semprechè il litigio non assuma carattere di rissa;
9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi semprechè si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
10 che effettui movimenti di medaglia o timbratura della scheda di altro operaio.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danno, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza, di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-10