CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 5

ASSEGNAZIONE DEL LAVORO E PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 8 dic 1960
L'operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute. La qualifica attribuita all'operaio non lo esonera dal prestare l'opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine. In questo caso gli sarà corrisposta la retribuzione normale relativa alle mansioni, finché le esplica, se superiore a quella che normalmente egli percepisce, mentre continuerà a percepire la retribuzione normale corrispondente alla propria qualifica se quella relativa alle nuove mansioni fosse inferiore. L'operaio che per un periodo superiore a due mesi, adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella a cui esso appartiene, verrà senz'altro promosso alla categoria stessa. Fermo restando quanto sopra, all'operaio che durante la campagna venga adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella cui appartiene, verri assegnata, durante la campagna, la retribuzione normale della categoria superiore, fermi restando pero gli aumenti di merito e di anzianità goduti nella categoria di provenienza. In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche operaio i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la retribuzione normale dell'operaio mancante, sino alla sostituzione dell'assente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-5

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