CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 6
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
In vigore dal 8 dic 1960
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto è a lui affidata.
L'operaio sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le Aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall'operaio darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare lo stabilimento l'operaio dovrà riconsegnare al magazzino dello stesso tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, gli sarà addebitato ti relativo importo all'atto della liquidazione,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-6