CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo I
Art. 2
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 8 dic 1960
La conferma in servizio dell'operaio nuovo assunto è subordinata ad un periodo di prova la cui durata e di una settimana, eccezionalmente prorogabile, di comune accordo, a due settimane.
Durante il periodo di prova e ammessa i qualsiasi momento da entrambe le parti la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, con il solo pagamento della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro compiute.
All'operaio confermato in servizio sarà fissata una paga, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale stabilito per la categoria alla quale esso verrà assegnato. Tale paga dovrà essere corrisposta all'operaio con decorrenza dal primo giorno di assunzione; da tale giorno decorrerà pure a tutti gli effetti, la sua anzianità.
All'operaio in prova non saranno applicate le norme previste dai presente contratto relativamente al congedo matrimoniale ed al servizio militare.
L'operaio che non venga conferimento o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento e gli verranno compensate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione normale avuto riguardo alla categoria nella quale l'operaio stesso ha prestato l'opera sua.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-2