CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 4
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 8 dic 1960
L'Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a, fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e zoccoli.
- Fonditori e forgiatori: il grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse come, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.
- Lieviterie
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti ai lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia
- Acido lattico
- A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli.
Servizi generali
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento di nafta: una tuta e zoccoli.
Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare ad lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'Azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-4