Art. 10 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 10

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 8 dic 1960
Normalmente l'ammonizione verbale o quel la scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; le multe, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa o sospensione anche in mancanza di recidiva. In via esemplificativa l'operaio incorre nei suddetti provvedimenti, nei seguenti casi: 1) che non si presenti al lavoro o che lo sospenda o ne ritardi l'inizio senza giustificato motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza alcuna autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla; 2) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso; 4) che sia trovato addormentato; 5) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto; 6) che introduca abusivamente, senza autorizzazione, nello stabilimento bevande alcooliche; che venda oggetti o biglietti; che faccia nello stabilimento collette o raccolte di firme durante le ore di lavoro; 7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verrà inoltre allontanato; 8) che provochi litigi, semprechè il litigio non assuma carattere di rissa; 9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi semprechè si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 10 che effettui movimenti di medaglia o timbratura della scheda di altro operaio. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danno, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza, di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni

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Pro

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