CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera›Titolo II
Art. 12
TRATTAMENTO ECONOMICO
In vigore dal 8 dic 1960
1) Composizione della retribuzione.
A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che:
a) per paga di fatto si intende l'importo risultante dalla somma dei seguenti elementi:
- minino salariale contrattuale riferito alla, categoria di appartenenza, all'età ed al sesso;
- eventuali maggiorazioni di merito;
- eventuali maggiorazioni per riconoscimento di anzianità;
b) per retribuzione normale si intende l'importo risultante dalla somma della paga di fatto più le quote di variazione della nuova indennità di contingenza secondo la scala mobile;
c) per retribuzione globale si intende l'importo risultante della somma della retribuzione normale più tutte le eventuali indennità accessorie a carattere continuativo e di ammontare determinato, come alloggio, concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, ecc. ed il rateo orario dell'importo della gratifica natalizia.
2) Minimi salariali.
I minimi salariali contrattuali per le categorie operaie sono quelli risultanti in appendice alla Tabella A).
3) Trattamento donne e minori.
Per, le donne ed i minori i minimi salariali contrattuali di cui alla Tabella A) saranno ragguagliati alle seguenti percentuali:
Donne
di eta superiore ai 18 anni 86% | del minimo sala
dai 16 ai 18 anni compiuti 78% | riale contrattua
dai 14 ai 16 anni compiuti 65% | Le attribuito alla
> categoria cui ap
Uomini | partengono.
dai 17 ai 18 anni compiuti 87%
dai 16 ai 17 anni compiuti 77%
dai 14 ai 16 anni compiuti 67%
Alle donne destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da uomini, a parità di condizioni e di rendimento sarà attribuita, la retribuzione normale degli operai uomini. Se il passaggio è solo saltuario, la maggiorazione sarà corrisposta per tutta la durata del lavoro.
Nelle lavorazioni a cottimo valgono i criteri di cui sopra con l'applicazione della stessa tariffa di cottimo degli operai che eseguono il cottimo stesso.
4) Addetti a lavori discontinui.
I minimi di paga per gli operai che sono addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia saranno fissati in base alle norme seguenti:
- le prime 10 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella, degli operai di produzione aventi uguale base salariale;
- il lavoro prestato oltre la decima ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario;
- qualora un operaio addetto alle occupazioni discontinue di cui sopra dovesse essere retribuito a quindicina fissa, tale forma di retribuzione sarà calcolata in base ai minimo di categoria cui è stato assegnato moltiplicato 120.
5) Quindicinali fissi.
Per gli operai retribuiti a quindicina fissa resta inteso che qualora nel mese cadessero 27 giornate lavorative le Aziende dovranno far luogo al pagamento della 27. ma giornata oltre alla normale retribuzione delle due quindicine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-12