CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 14

MINIMI SALARIALI CONTRATTUALI INTERMEDI DI INTERCAMPAGNA

In vigore dal 8 dic 1960
L'operaio che, per il periodo della campagna, in relazione alle mansioni cui viene adibito, venga classificato - anche ai sensi dell' - in una categoria superiore a quella cui è normalmente assegnato durante l'intercampagna, riassumerà la normale classifica salvo il diritto ad un minimo salariale contrattuale intermedio pari alla media dei minimi correnti per le due categorie. Nel caso in cui, dopo un periodo di sei giorni di esperimento nella categoria superiore l'operaio non si dimostri all'altezza dei nuovi compiti, egli perderà, nell'intercampagna, il diritto al minimo salariale contrattuale intermedio. Le percentuali di maggiorazione del 4,60%, 6,90% e dell'8,30% concesse nei periodi di campagna sui minimi salariali contrattuali degli specializzati a termini dell' concorrono a formare un minimo salariale contrattuale intermedio sui generis, risultante dalla media aritmetica tra il minimo della categoria di provenienza ed il minimo dello specializzato maggiorato del 4,60%, 6,90% e dell'8,30%. Il minimo salariale contrattuale intermedio è, a tutti gli effetti, un minimo salariale contrattuale base, alla stregua dei minimi tabellari di categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-14

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