CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccariferaTitolo II

Art. 48

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL LAVORO

In vigore dal 8 dic 1960
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'Azienda dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto. Detto impegno da parte dell'Azienda, vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione. Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore: a) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte; b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente. Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'Azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione. Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza. Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in oroario della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-48

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