CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 61
DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
In vigore dal 8 dic 1960
I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'Azienda e le relative trattenute saranno fissate in rapporto all'entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si è verificato.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione normale, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-61