CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 61

DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO

In vigore dal 8 dic 1960
I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'Azienda e le relative trattenute saranno fissate in rapporto all'entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si è verificato. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione normale, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo