CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 64

PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

In vigore dal 8 dic 1960
Durante l'orario di lavoro il prestatore d'opera non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non può altresì lasciare il luogo di lavoro se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto. I lavoratori sospesi non possono entrare nei locali dell'Azienda e sue pertinenze senza l'autorizzazione della Direzione. Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nei locali di pertinenza dell'Azienda nelle ore fuori del proprio servizio. Per quanto riguarda l'accesso nei locali di pertinenza dell'Azienda dei membri in carica delle Commissioni Interne fuori delle ore del proprio lavoro, si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia. Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dal lavoro se richiesti per motivi giustificati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-64

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