CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 69

INDENNITÀ ZONA MALARICA

In vigore dal 8 dic 1960
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da località non malarica venga inviato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale: indennità di L. 30 per giorno trascorso nella zona stessa e di L. 10 per ogni componente la famiglia. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Autorità Sanitarie locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-69

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