CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 70
INDENNITÀ ISTRUZIONE FIGLI
In vigore dal 8 dic 1960
Quando manchino nel raggio di 8 Km. dalla località di residenza le scuole, l'Azienda corrisponderà al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una indennità per l'istruzione elementare e media inferiore dei figli che frequentino dette scuole per la durata dell'anno scolastico.
La indennità verrà corrisposta nella misura di lire 1.000 mensili per un figlio e nella misura di lire 1.600 per due o più figli contemporaneamente, per un periodo massimo di 7 anni complessivi, semprechè l'alunno non sia ripetente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-70