CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 65
ASSENZE
In vigore dal 8 dic 1960
Le assenze devono essere giustificate non oltre il giorno successivo a quello del loro inizio, salvo in caso di legittimo impedimento.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa fino al 30% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio.
Potrà essere considerato dimissionario, e come tale liquidato, il lavoratore che sia rimasto assente, senza giustificati motivi, per sei giorni di seguito Sarà considerato assente qualsiasi lavoratore che non abbia fatto il regolare movimento delle schede o delle medaglie, laddove questo sia prescritto dall'Azienda, quando non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita, la sua presenza nei locali Ali lavoro; ma in tal caso sarà ritenuto ritardatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-65