CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 68
MAGGIORAZIONI DI ZONA
In vigore dal 8 dic 1960
Per i Comuni di Genova, Milano e Roma i minimi contrattuali salariali e stipendiali di cui alle tabelle A. e B) in appendice saranno maggiorati del 4,20% per gli operai e del 6% per gli impiegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-68