CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 66
LAVORATORI COMPENSATI A PROVVIGIONE
In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore rimunerato in tutto o in parte a provvigione o interessenza od a premio, sarà garantito, come media annuale, almeno il minimo di stipendio o di salario previsto dal presente contratto per la corrispondente categoria (o gruppo), oltre agli altri elementi della retribuzione in atto per i lavoratori a retribuzione fissa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-66