CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 62

LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 8 dic 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto di lavoro in materia di igiene del lavoro ed eventuali accordi interconfederali. Le particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell' della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce. . Trasporto e sollevamento di pesi. I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne in qualunque ett adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia ed a spalle: - maschi sotto al 15 anni, Kg. 15; - maschi dal 15 al 17 anni, Kg. 25; - femmine sotto i 15 anni, Kg. 5; - femmine dai 15 ai 17 anni, Kg. 15; - femmine sopra i 17 anni, Kg. 20; b) trasporto con carretti a 3 ed a 4 ruote su strada piana: 8 volte I pesi Indicati alla lettera a) compreso il peso dei veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall' della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-62

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