CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 67

PREVIDENZA

In vigore dal 8 dic 1960
A favore del personale, operai ed impiegati non in prova, cui il presente contratto si riferisce, il cui rapporto di lavoro sia, a tempo indeterminato, verrà praticato un trattamento di previdenza, attraverso apposita Cassa Aziendale, il cui regolamento costituisce parte integrante del contratto stesso. Salve le eccezioni previste dal presente contratto. Detto trattamento di previdenza verrà corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta alla indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-67

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