CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 63

TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

In vigore dal 8 dic 1960
Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza, e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge. Comunque il trattamento economico non potrà essere inferiore alla corresponsione dell'intera retribuzione normale per i tre mesi precedenti il parto e del 50% della stessa per i tre mesi successivi. Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza, quello eventualmente praticato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.). Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dagli del presente contratto a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-63

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