CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 63
TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
In vigore dal 8 dic 1960
Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza, e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
Comunque il trattamento economico non potrà essere inferiore alla corresponsione dell'intera retribuzione normale per i tre mesi precedenti il parto e del 50% della stessa per i tre mesi successivi.
Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza, quello eventualmente praticato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.).
Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dagli del presente contratto a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-63