CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 71
INDENNITÀ ACCESSORIE
In vigore dal 8 dic 1960
Tutte le indennità accessorie correnti ed eventualmente da istituire per legge o per contratto interconfederale seguiranno le norme generali sancite dalla legge o dai contratti interconfederali.
Pertanto ogni controversia ad esse eventualmente relativa, dovrà astrarre dalle formule del presente contratto ed essere valutata, e risolta sulla scorta delle pattuizioni interconfederali o delle leggi che riguardano la indennità in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-71