CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 74
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In vigore dal 8 dic 1960
Il passaggio del lavoratore da operaio ad impiegato comporta la risoluzione dell'originario rapporto di lavoro ed il lavoratore sarà assunto ex novo nella nuova qualifica.
Tale passaggio dovrà essere notificato per iscritto al lavoratore interessato ed avrà effetto dalla data della lettera di notificazione.
La liquidazione della indennità per il risolto rapporto di lavoro dovrà essere pari al doppio della, indennità stabilita dagli del presente contratto su richiesta scritta dell'interessato, anziché liquidato sedutastante, potrà essere accreditato sul Conto Particolare della Cassa di Previdenza, a titolo di versamento volontario.
L'anzianità del prestatore d'opera come impiegato comincerà a decorrere a tutti gli effetti dal giorno del suo passaggio ad impiegato.
Il prestatore d'opera passato impiegato manterrà ad personam:
a) le migliori condizioni complessive di carattere economico eventualmente godute al momento del suo passaggio ad impiegato;
b) il periodo di ferie e di malattia già goduto come operaio,- qualora tale periodo sia superiore a a quello al quale avrebbe diritto come impiegato. Tale maggior periodo di ferie e di malattia verrà però assorbito negli aumenti dei detti periodi che gli competeranno in seguito al successivo maturarsi della sua anzianità L' operaio al quale vengano temporanemente ed in via dei tutto eccezionale affidate mansioni impiegatizie, dovrà avere per quel periodo almeno il medesimo trattamento economico degli impiegati avventizi, senza che il decorso a tutti gli effetti della sua anzianità d'operaio resti interrotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-74