CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera

Art. 78

PREMIO DI PRODUZIONE

In vigore dal 8 dic 1960
È stabilito un premio di L. 20 per ogni quintale, peso netto, di zucchero prodotto. Detto premio sarà ripartito tra tutti gli operai ed impiegati di fabbrica nella stessa misura ed a seconda delle giornate di presenza in fabbrica per ogni operaio ed impiegato durante la campagna. Detto premio verrà riconosciuto sul quintalato di zucchero prodotto dalla fabbrica sia esso greggio, cristallino o raffinato. Il premio sul quintalato per le raffinerie pure sarà di L. 8-per quintale di zucchero raffinato - peso netto - e verrà ripartito tra gli operai e gli impiegati in relazione alle giornate di presenza al lavoro nel periodo a cui si riferisce il premio liquidato. Per la baritazione il premio viene stabilito nella misura di L. 7 per ogni quintale di zucchero - peso netto - prodotto. Per gli zuccherifici che producono zucchero raffinato il premio di raffinazione si intende assorbito dal premio di produzione zucchero; il premio speciale di raffinazione verrà solamente corrisposto per raffinato ricavato da greggio proveniente da altre fabbriche. Con le stesse norme sarà corrisposto agli operai ed impiegati delle distillerie un premio di L. 8 per ogni ettalitro di alcool prodotto. Agli effetti del computo delle giornate di presenza al lavoro, per la ripartizione dei premi suddetti, sono considerati "presenti" gli assenti per infortunio o malattia rispettivamente ammessi ad indennizzo o sussidio, sempre quando le assenze per tali causali abbiano avuto inizio durante il corso delle lavorazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-78

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