CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 83
TRAPASSO E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA
In vigore dal 8 dic 1960
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso di proprietà dell'Azienda o il suo trasferimento in altra sede, non risolvono il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva verso la nuova Azienda tutti i diritti ed i doveri contemplati dal presente contatto.
Al lavoratore che non intendesse seguire l'Azienda nella nuova residenza, spetterà il trattamento di licenziamento con la corresponsione dell'indennità di preavviso, di licenziamento e la liquidazione del suo Conto Individuale della Cassa Previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-83