CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera
Art. 84
CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE
In vigore dal 8 dic 1960
Saranno mantenute al personale le condizioni speciali fin qui godute (alloggio, riscaldamento, luce e simili.
Ai lavoratori in servizio saranno mantenute quelle migliori condizioni individuali e collettive di fatto eventualmente godute all'entrata in vigore del presente contratto.
Durante la campagna saranno sospese la mense aziendali laddove sono tuttora, in essere e quelle altre eventuali iniziative assistenziali consuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1360#art-csp-84